IL MIO 110% RISPONDE


Attestati energetici ante e post riferiti all’intero fabbricato


SUPERBONUS CONDOMINIO, 


APE UNICO?


Quesito


In caso di effettuazione in un condominio di interventi trainanti oggetto di agevolazione da Superbonus 110 ai quali si affiancano anche interventi trainati realizzati da singoli condomini, come ci si deve orientare rispetto al rilascio dell’Ape? Questo deve riguardare le singole unità immobiliari, oppure è sufficiente un Ape unico riferito all’intero condominio? 


Risposta


L’Agenzia delle entrate si è espressa sul caso specifico nella circolare 30/E/2020, precisando che, in caso di realizzazione di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio occorrerà produrre gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento riferiti all’intero fabbricato. A tal fine, con riferimento alla situazione ante intervento dovranno essere considerati solo i servizi energetici, mentre, con riferimento alla situazione post intervento, tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.


Si precisa che, ai fini della disciplina in materia di Superbonus, come specificato nella precedente circolare ministeriale 24/E/2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.


Si precisa ulteriormente, infine, che in caso di interventi sull’involucro opaco dell’edificio, di cui all’art. 7, co. 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, è invece necessario acquisire e conservare gli attestati per ogni singola unità immobiliare.


BENEFICIO (QUASI) KO 


PER UFFICI IN CONDOMINIO 


Quesito


Io e mia moglie siamo proprietari di un ufficio in uno stabile condominiale composto da 34 unità abitative e due uffici accatastati A/10.


Il condominio, a seguito di delibera assembleare, ha previsto di fruire dell’agevolazione fiscale da Superbonus, procedendo sia alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con caldaia condominiale che all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica di veicoli.


In caso di effettuazione di interventi che comportano (i) la sostituzione di infissi, (ii) la sostituzione della porta in legno del secondo accesso all’ufficio, (iii) l’installazione di un nuovo impianto a led e, da ultimo, (iv) il cambio di servizi sanitari, possiamo beneficiare del Superbonus?


Risposta 


Il Superbonus si applica con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi trainanti e trainati come specificamente individuati.


Sugli interventi trainati la detrazione del 110% si applica solo ed esclusivamente se gli stessi sono eseguiti congiuntamente ai primi. 


Gli interventi di cui sopra per poter godere dell’agevolazione devono inoltre essere realizzati su (i) parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti che trainati), (ii) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, (iii) unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, nonché (iv) singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio. Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2020, le unità immobiliari che, nell’ambito di un condominio, non sono a destinazione residenziale, possono fruire del Superbonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi, trainanti e trainati, eseguiti sulle parti comuni di condomìni a condizione, in ogni caso, che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza nell’edifico sia superiore al 50%. Nella fattispecie prospettata, ancorché la superficie di cui sopra sia superiore al 50%, le spese in previsione non atterrebbero alle parti comuni dell’edificio, bensì alla singola unità immobiliare non residenziale, con la conseguenza della impossibilità, per queste, di applicazione del Superbonus. 


Restano ferme, tuttavia, le ulteriori disposizioni attualmente vigenti in tema di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, rispetto alla possibilità di applicazione delle quali si consiglia opportuna verifica.